Quotidiano Giuridico

La Conferenza Unificata si pronuncia sull'autonomia differenziata

22/04/2026 - Il via libera alle intese preliminari per alcune Regioni sulle 9 materie no-LEP rende possibile un aumento del divario in materia di sanità tra le Regioni del Nord e quelle del Sud

La restituzione dei crediti postergati è sempre bancarotta (anche se non vanno a comporre il capitale sociale)

22/04/2026 -

In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale. Così ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza n. 13935/2026.

La neutralità climatica come obbligo vincolante: l'obiettivo 2040 nel diritto dell'Unione europea

22/04/2026 -

Con la modifica approvata nel febbraio 2026, il diritto dell’Unione europea codifica un nuovo obiettivo climatico vincolante: la riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra entro il 2040 rispetto al 1990. Tale target intermedio, integrato nel Regolamento (UE) 2021/1119 (Legge europea sul clima) in attuazione del Green Deal, rappresenta un passo determinante verso la neutralità climatica 2050 e rafforza l’architettura della governance climatica UE. In particolare, l’obbligatorietà giuridica di questo traguardo incide sulle competenze e responsabilità condivise tra Unione e Stati membri, richiedendo il contributo di questi ultimi mediante l’adozione di misure nazionali coerenti e un potenziamento degli strumenti regolatori, fiscali e di mercato già esistenti. Il commento evidenzia come il target 2040 si collochi nel quadro dei principi generali del diritto UE – in primis neutralità climatica, proporzionalità, transizione equa e neutralità tecnologica – e ne esamina l’impatto attuativo, prospettando riflessi sia sull’adeguamento delle normative interne sia sui procedimenti amministrativi ambientali, alla luce del principio per cui tutte le decisioni pubbliche dovranno ora contribuire al percorso di decarbonizzazione delineato a livello europeo.

IPSOA Quotidiano

Come funziona il servizio "Situazione debitoria": tra novità operative e criticità da non ignorare

22/04/2026 - Con il vademecum aggiornato al 30 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha formalizzato le istruzioni operative del servizio "<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Situazione debitoria - consulta e paga" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/08/riscossione-servizio-rinnovato-consultazione-monitoraggio-situazione-debitoria">Situazione debitoria - consulta e paga</a>". La piattaforma integra in un'unica interfaccia la consultazione delle cartelle, il monitoraggio delle rateizzazioni, la verifica delle procedure esecutive e il pagamento tramite pagoPA. Un ausilio concreto per i professionisti, purché se ne conoscano i limiti strutturali che ne condizionano l'affidabilità informativa. Con il vademecum aggiornato al 30 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha formalizzato le istruzioni operative del servizio "Situazione debitoria - consulta e paga". La piattaforma integra in un'unica interfaccia la consultazione delle cartelle, il monitoraggio delle rateizzazioni, la verifica delle procedure esecutive e il pagamento tramite pagoPA. Un ausilio concreto per i professionisti, purché se ne conoscano i limiti strutturali che ne condizionano l'affidabilità informativa.

Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale

22/04/2026 - Con la <a target="_blank" title="risposta a interpello n. 88 del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/31/gruppo-iva-utilizzare-eccedenza-dichiarazione">risposta a interpello n. 88 del 2026</a>, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione (errata) della cessione del credito a una compensazione tra soggetti distinti; una impostazione che confligge, peraltro, con le finalità di semplificazione dell’istituto e le linee di riforma espresse dalla delega fiscale (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 111 del 2023" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000948549SOMM">legge n. 111 del 2023</a>). Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione (errata) della cessione del credito a una compensazione tra soggetti distinti; una impostazione che confligge, peraltro, con le finalità di semplificazione dell’istituto e le linee di riforma espresse dalla delega fiscale (legge n. 111 del 2023).

Operazioni MLBO: il recupero dell'IVA non detratta

21/04/2026 - Con la circolare n. 12 del 21 aprile 2026 Assonime ha analizzato le modalità di recupero dell’IVA non detratta in operazioni MLBO. L’Agenzia delle Entrate ha recepito, con la <a target="_blank" title="risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/13/operazione-mlbo-trattamento-iva-spv">risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026</a>, il principio della detraibilità dell’IVA relativa ai transaction cost sostenuti dalla società veicolo. Con la successiva <a target="_blank" class="rich-legge" title="risposta a interpello n. 58 del 2 marzo 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999713SOMM">risposta a interpello n. 58 del 2 marzo 2026</a>, sono state chiarite le modalità di recupero dell’imposta medio tempore non detratta. Con la circolare n. 12 del 21 aprile 2026 Assonime ha analizzato le modalità di recupero dell’IVA non detratta in operazioni MLBO. L’Agenzia delle Entrate ha recepito, con la risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026, il principio della detraibilità dell’IVA relativa ai transaction cost sostenuti dalla società veicolo. Con la successiva risposta a interpello n. 58 del 2 marzo 2026, sono state chiarite le modalità di recupero dell’imposta medio tempore non detratta.

Assegno unico universale: estesa la platea dei beneficiari

22/04/2026 - La legge di conversione del decreto PNRR (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 192026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000999107SOMM">D.L. n. 19/2026</a>, convertito in <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 502026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001002645SOMM">legge n. 50/2026</a>) modifica la disciplina dell’Assegno unico universale ampliando la platea dei soggetti che possono beneficiarne. In particolare, rientrano tra i beneficiari dell’AUU i lavoratori degli Stati membri dell’Unione Europea che non risiedono in Italia ma che hanno un contratto di lavoro subordinato o attività di lavoro autonomo con iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria. Quali sono le altre novità? La legge di conversione del decreto PNRR (D.L. n. 19/2026, convertito in legge n. 50/2026) modifica la disciplina dell’Assegno unico universale ampliando la platea dei soggetti che possono beneficiarne. In particolare, rientrano tra i beneficiari dell’AUU i lavoratori degli Stati membri dell’Unione Europea che non risiedono in Italia ma che hanno un contratto di lavoro subordinato o attività di lavoro autonomo con iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria. Quali sono le altre novità?

Contratto a termine per sostituzione maternità: come si applica e qual è lo sgravio contributivo

22/04/2026 - Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 l’INPS ha fornito i chiarimenti interpretativi in merito alla disposizione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>), che consente di prolungare il contratto a termine per sostituzione maternità fino al compimento del primo anno di età del bambino. Vengono definite le regole applicative soprattutto con riferimento alle modalità di fruizione dello sgravio contributivo previsto per le assunzioni in sostituzione. Quali sono i benefici per i datori di lavoro? Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 l’INPS ha fornito i chiarimenti interpretativi in merito alla disposizione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che consente di prolungare il contratto a termine per sostituzione maternità fino al compimento del primo anno di età del bambino. Vengono definite le regole applicative soprattutto con riferimento alle modalità di fruizione dello sgravio contributivo previsto per le assunzioni in sostituzione. Quali sono i benefici per i datori di lavoro?

Contratti collettivi: CNEL introduce criteri di rappresentatività effettiva

21/04/2026 - Il CNEL ha approvato la riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi, introducendo criteri selettivi fondati sul reale radicamento dei contratti nel sistema produttivo, misurato attraverso i dati INPS. La riforma supera la logica meramente formale del deposito e consente di distinguere i contratti effettivamente applicati da quelli marginali, rafforzando la trasparenza e il contrasto al dumping contrattuale. Il CNEL ha approvato la riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi, introducendo criteri selettivi fondati sul reale radicamento dei contratti nel sistema produttivo, misurato attraverso i dati INPS. La riforma supera la logica meramente formale del deposito e consente di distinguere i contratti effettivamente applicati da quelli marginali, rafforzando la trasparenza e il contrasto al dumping contrattuale.

Dall'IVASS gli schemi di bilancio assicurativi in adozione dei principi contabili internazionali

22/04/2026 - L’IVASS ha posto in consultazione (fino all’8 giugno 2026) le modifiche al regolamento ISVAP n. 7 del 2007, sugli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali. Lo schema di provvedimento (che si compone di 10 articoli e 7 allegati) recepisce i cambiamenti apportati agli <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="7" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643068SOMM">7</a> e le novità introdotte dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a> e tiene in considerazione anche le indicazioni di Banca d'Italia e CONSOB, rivolte agli emittenti che acquistano cripto-attività, di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti. L’IVASS ha posto in consultazione (fino all’8 giugno 2026) le modifiche al regolamento ISVAP n. 7 del 2007, sugli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali. Lo schema di provvedimento (che si compone di 10 articoli e 7 allegati) recepisce i cambiamenti apportati agli IFRS 9 e 7 e le novità introdotte dall’IFRS 18 e tiene in considerazione anche le indicazioni di Banca d'Italia e CONSOB, rivolte agli emittenti che acquistano cripto-attività, di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti.

IAS 28 e IFRS 18: l'EFRAG chiede allo IASB più chiarezza applicativa

16/04/2026 - L'EFRAG ha pubblicato la propria Lettera di Commento Finale (FCL) in risposta alla proposta dello IASB di modificare lo <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> (Investimenti in società collegate e joint venture). L'organismo sostiene le modifiche mirate a chiarire il termine "entità simili" nei paragrafi 18 e 19 dello standard, risolvendo le incertezze interpretative che colpiscono in particolare le compagnie assicurative e la classificazione ai sensi del futuro <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Nonostante il supporto generale, l'EFRAG evidenzia la presenza di opinioni divergenti tra gli stakeholder in merito all'ambito di applicazione e alla terminologia utilizzata. Pertanto, pur confermando il parere favorevole, l'EFRAG esorta lo IASB a fornire ulteriori chiarimenti per prevenire applicazioni disomogenee e garantire una coerenza globale nella presentazione e informativa dei bilanci. L'EFRAG ha pubblicato la propria Lettera di Commento Finale (FCL) in risposta alla proposta dello IASB di modificare lo IAS 28 (Investimenti in società collegate e joint venture). L'organismo sostiene le modifiche mirate a chiarire il termine "entità simili" nei paragrafi 18 e 19 dello standard, risolvendo le incertezze interpretative che colpiscono in particolare le compagnie assicurative e la classificazione ai sensi del futuro IFRS 18. Nonostante il supporto generale, l'EFRAG evidenzia la presenza di opinioni divergenti tra gli stakeholder in merito all'ambito di applicazione e alla terminologia utilizzata. Pertanto, pur confermando il parere favorevole, l'EFRAG esorta lo IASB a fornire ulteriori chiarimenti per prevenire applicazioni disomogenee e garantire una coerenza globale nella presentazione e informativa dei bilanci.

Revisori di Cooperative: definito il programma del Corso di Aggiornamento 2026

16/04/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 aprile 2026, approvando il nuovo programma didattico del Corso di aggiornamento per revisori di cooperative. Il corso, articolato in sette moduli per un totale di 43 ore, affronta temi cruciali come l'analisi dell'atto costitutivo, la gestione del bilancio, le tipologie di cooperative e il ruolo del revisore. Ogni modulo prevede quiz finali per valutare le competenze acquisite. Questo corso offre un'opportunità preziosa per i revisori di aggiornare le proprie conoscenze e garantire una revisione efficace e conforme alle normative vigenti, promuovendo una gestione cooperativa più informata e responsabile. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 aprile 2026, approvando il nuovo programma didattico del Corso di aggiornamento per revisori di cooperative. Il corso, articolato in sette moduli per un totale di 43 ore, affronta temi cruciali come l'analisi dell'atto costitutivo, la gestione del bilancio, le tipologie di cooperative e il ruolo del revisore. Ogni modulo prevede quiz finali per valutare le competenze acquisite. Questo corso offre un'opportunità preziosa per i revisori di aggiornare le proprie conoscenze e garantire una revisione efficace e conforme alle normative vigenti, promuovendo una gestione cooperativa più informata e responsabile.

GATE 5.0: come ottenere contributi UE per soluzioni tecnologiche nell'agroalimentare

22/04/2026 - Il bando UE GATE 5.0 finanzia progetti congiunti tra imprese agroalimentari e aziende tecnologiche per l’Agricoltura 5.0. L’iniziativa, finanziata nell’ambito del programma SMP-COSME sostiene lo sviluppo di soluzioni, basate su tecnologie come intelligenza artificiale, IoT, robotica e analisi dei dati, applicate all’agricoltura. I progetti devono essere presentati da consorzi composti almeno da una PMI agrifood e una PMI tecnologica, con un contributo fino a 118.500 euro per progetto. Oltre al finanziamento, le imprese selezionate accederanno a un percorso strutturato di accelerazione, mentoring e validazione tecnologica. Quali attività sono finanziabili? Il bando UE GATE 5.0 finanzia progetti congiunti tra imprese agroalimentari e aziende tecnologiche per l’Agricoltura 5.0. L’iniziativa, finanziata nell’ambito del programma SMP-COSME sostiene lo sviluppo di soluzioni, basate su tecnologie come intelligenza artificiale, IoT, robotica e analisi dei dati, applicate all’agricoltura. I progetti devono essere presentati da consorzi composti almeno da una PMI agrifood e una PMI tecnologica, con un contributo fino a 118.500 euro per progetto. Oltre al finanziamento, le imprese selezionate accederanno a un percorso strutturato di accelerazione, mentoring e validazione tecnologica. Quali attività sono finanziabili?

Nuova Sabatini: obbligo polizza catastrofale e cumulabilità con l'iperammortamento

22/04/2026 - Per accedere ai contributi della Nuova Sabatini le micro, piccole e medie imprese che fanno domanda devono fare attenzione a due elementi chiave: l’obbligo di stipula della polizza catastrofale e la cumulabilità con l’iperammortamento. Se nel primo caso si può ritenere che tale obbligo non sia previsto, ma solo per il momento, nel secondo invece le imprese devono valutare quali sono i beni su cui chiedono il finanziamento, poiché non tutti, tra quelli ammessi alla Nuova Sabatini, possono beneficiare anche dell’iperammortamento. Per accedere ai contributi della Nuova Sabatini le micro, piccole e medie imprese che fanno domanda devono fare attenzione a due elementi chiave: l’obbligo di stipula della polizza catastrofale e la cumulabilità con l’iperammortamento. Se nel primo caso si può ritenere che tale obbligo non sia previsto, ma solo per il momento, nel secondo invece le imprese devono valutare quali sono i beni su cui chiedono il finanziamento, poiché non tutti, tra quelli ammessi alla Nuova Sabatini, possono beneficiare anche dell’iperammortamento.

IA: in arrivo 63,2 milioni di euro per sostenere l'innovazione in materia di salute e sicurezza online

21/04/2026 - La Commissione europea ha annunciato il 21 aprile 2026 l’apertura di sette inviti a presentare proposte, per un totale di 63,2 milioni di euro, nell’ambito del programma Europa digitale. I bandi mirano a rafforzare l’impiego dell’intelligenza artificiale nei settori della salute, della sanità digitale, delle competenze digitali e della sicurezza online, oltre a sostenere la diffusione di tecnologie digitali trasformative in tutta l’UE. Tra le principali linee di finanziamento: lo sviluppo dello screening medico basato sull’IA; l’estensione della rete dei centri per un internet più sicuro; la formazione avanzata nelle competenze digitali; la ricerca sull’integrità delle informazioni online. Le candidature sono aperte fino al 1° ottobre 2026. La Commissione europea ha annunciato il 21 aprile 2026 l’apertura di sette inviti a presentare proposte, per un totale di 63,2 milioni di euro, nell’ambito del programma Europa digitale. I bandi mirano a rafforzare l’impiego dell’intelligenza artificiale nei settori della salute, della sanità digitale, delle competenze digitali e della sicurezza online, oltre a sostenere la diffusione di tecnologie digitali trasformative in tutta l’UE. Tra le principali linee di finanziamento: lo sviluppo dello screening medico basato sull’IA; l’estensione della rete dei centri per un internet più sicuro; la formazione avanzata nelle competenze digitali; la ricerca sull’integrità delle informazioni online. Le candidature sono aperte fino al 1° ottobre 2026.

Tracking pixel nelle email: pubblicate le linee guida del Garante privacy

21/04/2026 - Il Garante privacy, con provvedimento del 17 aprile 2026, ha adottato Linee guida sull’uso dei tracking pixel nelle email, evidenziando la natura particolarmente invasiva di queste tecnologie, spesso attive senza piena consapevolezza degli utenti. Le Linee guida chiariscono che i pixel rientrano nell’ambito dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 122" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000156905ART123">art. 122</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="Codice privacy" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000156905SOMM">Codice privacy</a>, che disciplina strumenti capaci di accedere alle informazioni presenti nei dispositivi o monitorare il comportamento online: il loro impiego richiede quindi, di regola, un consenso preventivo, libero e informato. Sono previste eccezioni limitate, ad esempio per finalità di sicurezza, esigenze tecniche necessarie o comunicazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione. L’Autorità richiama inoltre l’obbligo di informative trasparenti, meccanismi semplici di revoca del consenso e l’adozione di misure di privacy by design e by default. Le Linee guida si applicano a tutti i soggetti che utilizzano tracking pixel, con obbligo di adeguamento entro sei mesi. Il Garante privacy, con provvedimento del 17 aprile 2026, ha adottato Linee guida sull’uso dei tracking pixel nelle email, evidenziando la natura particolarmente invasiva di queste tecnologie, spesso attive senza piena consapevolezza degli utenti. Le Linee guida chiariscono che i pixel rientrano nell’ambito dell’art. 122 del Codice privacy, che disciplina strumenti capaci di accedere alle informazioni presenti nei dispositivi o monitorare il comportamento online: il loro impiego richiede quindi, di regola, un consenso preventivo, libero e informato. Sono previste eccezioni limitate, ad esempio per finalità di sicurezza, esigenze tecniche necessarie o comunicazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione. L’Autorità richiama inoltre l’obbligo di informative trasparenti, meccanismi semplici di revoca del consenso e l’adozione di misure di privacy by design e by default. Le Linee guida si applicano a tutti i soggetti che utilizzano tracking pixel, con obbligo di adeguamento entro sei mesi.

Tutela penale dell'ambiente: via libera dal CDM al decreto di attuazione UE

21/04/2026 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, aggiornando il quadro europeo del 2008‑2009. Il testo recepisce i pareri parlamentari e rafforza il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, consentendo al Procuratore generale presso la Cassazione di avvalersi del supporto specialistico dell’Arma dei Carabinieri. Viene ampliata la responsabilità penale per morte o lesioni, includendo i casi derivanti dal commercio di prodotti inquinanti. In tema di gestione non autorizzata dei rifiuti, il decreto introduce una distinzione sanzionatoria basata sulla pericolosità, con un range che va da una ammenda di 2.000 euro fino alla reclusione massima di tre anni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, aggiornando il quadro europeo del 2008‑2009. Il testo recepisce i pareri parlamentari e rafforza il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, consentendo al Procuratore generale presso la Cassazione di avvalersi del supporto specialistico dell’Arma dei Carabinieri. Viene ampliata la responsabilità penale per morte o lesioni, includendo i casi derivanti dal commercio di prodotti inquinanti. In tema di gestione non autorizzata dei rifiuti, il decreto introduce una distinzione sanzionatoria basata sulla pericolosità, con un range che va da una ammenda di 2.000 euro fino alla reclusione massima di tre anni.

Sigarette con filtro: obbligo UE di libero accesso alle norme ISO

21/04/2026 - Con sentenza del 21 aprile 2026 nella causa C‑155/24, la Corte di giustizia UE afferma che quando una direttiva dell’Unione volta alla tutela della salute rinvia a norme internazionali, tali norme devono essere liberamente accessibili. La controversia nasce dalla richiesta della Fondazione olandese per la prevenzione del tabagismo giovanile di verificare il rispetto, da parte delle sigarette con filtro, dei limiti di emissione fissati dalla direttiva. Dopo un primo rinvio pregiudiziale e una decisione del tribunale di Rotterdam che aveva escluso l’opponibilità delle norme ISO, la Corte chiarisce che chiunque intenda controllare la conformità dei prodotti deve poter consultare gratuitamente, integralmente e senza discriminazioni le norme ISO richiamate dal legislatore UE. L’Unione deve sostenere i costi necessari a garantirne l’accesso, anche quando protette da diritti d’autore. Avendo avuto accesso alla versione autentica delle norme, la Fondazione non può invocare metodi alternativi di misurazione. Con sentenza del 21 aprile 2026 nella causa C‑155/24, la Corte di giustizia UE afferma che quando una direttiva dell’Unione volta alla tutela della salute rinvia a norme internazionali, tali norme devono essere liberamente accessibili. La controversia nasce dalla richiesta della Fondazione olandese per la prevenzione del tabagismo giovanile di verificare il rispetto, da parte delle sigarette con filtro, dei limiti di emissione fissati dalla direttiva. Dopo un primo rinvio pregiudiziale e una decisione del tribunale di Rotterdam che aveva escluso l’opponibilità delle norme ISO, la Corte chiarisce che chiunque intenda controllare la conformità dei prodotti deve poter consultare gratuitamente, integralmente e senza discriminazioni le norme ISO richiamate dal legislatore UE. L’Unione deve sostenere i costi necessari a garantirne l’accesso, anche quando protette da diritti d’autore. Avendo avuto accesso alla versione autentica delle norme, la Fondazione non può invocare metodi alternativi di misurazione.

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