Quotidiano Giuridico
L'offerta risarcitoria ex art. 148 CdA: nessun valore confessorio
05/05/2026 - L'assicuratore, quale soggetto terzo rispetto ai fatti di causa, non può ''confessare'' la responsabilità del proprio assicurato (Tribunale di Treviso, sentenza n. 1391/2025)
Magliette con loghi di società calcistiche: confermata la tutela penale
05/05/2026 -
La Cassazione penale, con la sentenza n. 10236/2026, ha confermato che gli emblemi e i loghi di società calcistiche apposti su magliette poste in vendita costituiscano marchi o comunque segni distintivi che trovano tutela penale nell’art. 474 c.p. Ha infatti condiviso l’orientamento giurisprudenziale per cui integra il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui al predetto art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e loghi di società di calcio contraffatti, in quanto l’apposizione dei marchi registrati sull’abbigliamento sportivo ufficiale risponde all’esigenza di distinzione di un prodotto, collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilità di quell'abbigliamento come utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e all'incremento della commercializzazione in dipendenza della notorietà acquisita da tali prodotti, proprio perché usati nell'esercizio dell'attività tipica della società sportiva.
La Terza Sezione civile sulla tabella unica nazionale
05/05/2026 -
La Cassazione, sez. III civ., con sentenza del 7 aprile 2026, n. 8630, ha enunciato il seguente principio di diritto:« la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».
IPSOA Quotidiano
CU a rischio errore nella dichiarazione precompilata: come ovviare
05/05/2026 - Dopo l’<a target="_blank" title="apertura del canale di consultazione delle dichiarazioni precompilate" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/04/730-precompilato-online-consultazione">apertura del canale di consultazione delle dichiarazioni precompilate</a>, sono state segnalate alcune imprecisioni nelle Certificazioni Uniche. In particolare, alcune di esse derivano da dubbi sull’applicazione delle nuove regole sulla riduzione del <a target="_blank" title="cuneo fiscale" href="https://www.ipsoa.it/guide/cuneo-fiscale-funziona">cuneo fiscale</a>, in vigore dal 2025. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso <a target="_blank" title="due FAQ chiarificatrici" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/05/agevolazioni-lavoratori-dipendenti-applica">due FAQ chiarificatrici</a> mentre l’INPS ha aggiornato alcune informazioni contenute nelle CU. Per chi è incappato in queste situazioni, si pone dunque il problema di quali siano le incombenze a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti. Dopo l’apertura del canale di consultazione delle dichiarazioni precompilate, sono state segnalate alcune imprecisioni nelle Certificazioni Uniche. In particolare, alcune di esse derivano da dubbi sull’applicazione delle nuove regole sulla riduzione del cuneo fiscale, in vigore dal 2025. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso due FAQ chiarificatrici mentre l’INPS ha aggiornato alcune informazioni contenute nelle CU. Per chi è incappato in queste situazioni, si pone dunque il problema di quali siano le incombenze a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti.
Riscossione del contributo unificato: tra diritto di difesa e adempimenti fiscali
05/05/2026 - La legge di Bilancio 2025 ha accelerato la fase di recupero del contributo unificato nei procedimenti civili in caso di omesso o insufficiente versamento: eliminato l'invito bonario, è stato scelto un meccanismo che automatizza una procedura coattiva e sanzionatoria e azzera il contraddittorio preventivo, sollevando significativi interrogativi sul bilanciamento tra le esigenze fiscali e le garanzie fondamentali del contribuente, tra le quali il diritto di difesa. La legge di Bilancio 2025 ha accelerato la fase di recupero del contributo unificato nei procedimenti civili in caso di omesso o insufficiente versamento: eliminato l'invito bonario, è stato scelto un meccanismo che automatizza una procedura coattiva e sanzionatoria e azzera il contraddittorio preventivo, sollevando significativi interrogativi sul bilanciamento tra le esigenze fiscali e le garanzie fondamentali del contribuente, tra le quali il diritto di difesa.
Responsabilità solidale negli appalti e compensazione dei crediti: in quali casi?
04/05/2026 - Con una FAQ del 29 aprile 2026 in tema di responsabilità solidale negli appalti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti vanno effettuati tramite F24 indicando il codice fiscale dell’affidatario inadempiente e, come secondo codice fiscale, quello del soggetto che paga. In tali eventualità, colui che effettua il versamento interviene per estinguere il debito di un altro soggetto e di conseguenza non può utilizzare crediti in compensazione, in quanto ciò rappresenterebbe una violazione dell’<a rel="noopener noreferrer" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/decreto-legge-26-10-2019-n.-124/10LX0000882802ART16" target="_blank" title="art. 1">art. 1</a>, <a rel="noopener noreferrer" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/decreto-legge-26-10-2019-n.-124/10LX0000882802SOMM" target="_blank" title="D.L. n. 124/2019">D.L. n. 124/2019</a>. Con una FAQ del 29 aprile 2026 in tema di responsabilità solidale negli appalti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti vanno effettuati tramite F24 indicando il codice fiscale dell’affidatario inadempiente e, come secondo codice fiscale, quello del soggetto che paga. In tali eventualità, colui che effettua il versamento interviene per estinguere il debito di un altro soggetto e di conseguenza non può utilizzare crediti in compensazione, in quanto ciò rappresenterebbe una violazione dell’art. 1, D.L. n. 124/2019.
Bonus assunzioni donne, giovani e nelle ZES tra nuove regole e condizioni. Quali sono?
05/05/2026 - Il decreto Lavoro 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a>) cambia gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. Nel dettaglio, viene introdotta una nuova versione del bonus donne, giovani under 35 e over 34 in area ZES, rispetto a quella conosciuta nel 2025. Gli incentivi prevedono esoneri contributivi totali per 24 mesi, con importi maggiorati qualora l’assunzione avvenga in una delle Regioni dell’area ZES. L’accesso è però subordinato a condizioni stringenti. Quali sono? Il decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) cambia gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. Nel dettaglio, viene introdotta una nuova versione del bonus donne, giovani under 35 e over 34 in area ZES, rispetto a quella conosciuta nel 2025. Gli incentivi prevedono esoneri contributivi totali per 24 mesi, con importi maggiorati qualora l’assunzione avvenga in una delle Regioni dell’area ZES. L’accesso è però subordinato a condizioni stringenti. Quali sono?
Lavoratori delle piattaforme digitali e lotta al caporalato: nuove tutele e obblighi per i datori di lavoro
05/05/2026 - Il decreto Lavoro 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a>) introduce importanti disposizioni per i lavoratori delle piattaforme digitali, i cosiddetti “riders”. Le disposizioni riguardano nuove tutele per i lavoratori, volte a disciplinare e contrastare il “caporalato digitale” attraverso la qualificazione del rapporto di lavoro, obblighi di informazioni al lavoratore e rafforzamento della tutela del rider per l’accesso alla piattaforma digitale. Il decreto legge introduce anche nuovi obblighi di comunicazione per i datori di lavori che operano attraverso piattaforme digitali e il divieto di assegnare più account allo stesso codice fiscale. Il decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) introduce importanti disposizioni per i lavoratori delle piattaforme digitali, i cosiddetti “riders”. Le disposizioni riguardano nuove tutele per i lavoratori, volte a disciplinare e contrastare il “caporalato digitale” attraverso la qualificazione del rapporto di lavoro, obblighi di informazioni al lavoratore e rafforzamento della tutela del rider per l’accesso alla piattaforma digitale. Il decreto legge introduce anche nuovi obblighi di comunicazione per i datori di lavori che operano attraverso piattaforme digitali e il divieto di assegnare più account allo stesso codice fiscale.
Decreto 1° maggio: positivo il parere di Confprofessioni
04/05/2026 - Confprofessioni, con un comunicato stampa del 4 maggio 2026, ha reso nota una opinione in complesso positiva rispetto alle novità introdotte dal decreto 1° Maggio (D.L. n. 62/2026) in materia di salario giusto. Confprofessioni, con un comunicato stampa del 4 maggio 2026, ha reso nota una opinione in complesso positiva rispetto alle novità introdotte dal decreto 1° Maggio (D.L. n. 62/2026) in materia di salario giusto.
Campagna bilanci 2026: Unioncamere pubblica il manuale operativo
04/05/2026 - Unioncamere ha pubblicato il Manuale operativo per il deposito dei bilanci 2026, disponibile dal 4 maggio 2026 sui portali istituzionali, con l’obiettivo di uniformare le procedure di deposito dei bilanci e degli elenchi soci e supportare società e professionisti negli adempimenti telematici. Il Manuale ribadisce l’obbligo annuale di deposito per società di capitali e cooperative, richiamando la giurisprudenza che collega l’omesso deposito alla causa di scioglimento ex <a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 2484" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00001626">art. 2484</a> n. 3 c.c. Anche per il 2026 resta in vigore la tassonomia XBRL “2018-11-04”. Unioncamere ha pubblicato il Manuale operativo per il deposito dei bilanci 2026, disponibile dal 4 maggio 2026 sui portali istituzionali, con l’obiettivo di uniformare le procedure di deposito dei bilanci e degli elenchi soci e supportare società e professionisti negli adempimenti telematici. Il Manuale ribadisce l’obbligo annuale di deposito per società di capitali e cooperative, richiamando la giurisprudenza che collega l’omesso deposito alla causa di scioglimento ex art. 2484 n. 3 c.c. Anche per il 2026 resta in vigore la tassonomia XBRL “2018-11-04”.
Ricavi, smantellamento e ripristino: regole di decorrenza e di prima applicazione per le imprese OIC
04/05/2026 - Le nuove regole contabili introdotte dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a> e dagli emendamenti OIC del 2024 si applicano dal 1° gennaio 2024; la medesima decorrenza seguono anche le disposizioni di raccordo<i style="font-style: italic;"> </i>fiscale del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.M. 27 giugno 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000985944SOMM">D.M. 27 giugno 2025</a>, oggetto della <a target="_blank" title="circolare n. 13 del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/29/ricavi-costi-smantellamento-indicazioni-fiscali-circolare-assonime">circolare n. 13 del 2026</a> di Assonime. Le imprese possono optare per un’applicazione retrospettica; tuttavia, la necessità di coordinare la scelta con il regime transitorio previsto dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1922024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696SOMM">D.Lgs. n. 192/2024</a> potrebbe determinare un disallineamento tra valori contabili e fiscali. Gli strumenti di riallineamento consentono di uniformare le due basi. Tuttavia, per i soggetti con esercizio solare, le scelte di riallineamento sono già state esercitate in quanto i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 sono scaduti nel 2025. Le nuove regole contabili introdotte dall’OIC 34 e dagli emendamenti OIC del 2024 si applicano dal 1° gennaio 2024; la medesima decorrenza seguono anche le disposizioni di raccordo fiscale del D.M. 27 giugno 2025, oggetto della circolare n. 13 del 2026 di Assonime. Le imprese possono optare per un’applicazione retrospettica; tuttavia, la necessità di coordinare la scelta con il regime transitorio previsto dal D.Lgs. n. 192/2024 potrebbe determinare un disallineamento tra valori contabili e fiscali. Gli strumenti di riallineamento consentono di uniformare le due basi. Tuttavia, per i soggetti con esercizio solare, le scelte di riallineamento sono già state esercitate in quanto i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 sono scaduti nel 2025.
Ricavi e costi di smantellamento: le disposizioni fiscali secondo Assonime
28/04/2026 - Con la circolare n. 13 del 2026 Assonime analizza le disposizioni fiscali introdotte dal <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="d.m. 27 giugno 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000985944SOMM">D.M. 27 giugno 2025</a> in relazione all’adozione dell’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a> sui ricavi e agli emendamenti 2024 agli <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643883SOMM">OIC 16</a> e <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000803833SOMM">31</a> sui costi di smantellamento e ripristino. Secondo l'Associazione, i limiti posti al recepimento fiscale dei nuovi criteri contabili generano criticità operative e sistematiche. Per l’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a>, le restrizioni ricalcano quelle previste per l’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 15" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000840054SOMM">IFRS 15</a>, mentre per gli <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643883SOMM">OIC 16</a> e <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000803833SOMM">31</a> viene introdotta l’indeducibilità degli oneri di attualizzazione dei fondi fino al sostenimento effettivo dei costi, disciplina estesa dal 2024 anche agli IAS‑adopter, con conseguente gestione in doppio binario. La circolare richiama inoltre il regime transitorio dell’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="art. 10" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696ART43">art. 10</a>, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 1922024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696SOMM">D.Lgs. n. 192/2024</a>, che consente di mantenere la disciplina fiscale previgente per evitare effetti non coerenti, illustrando due casi applicativi. È richiamata anche la possibilità di riallineamento, esercitabile solo con la dichiarazione del primo periodo d’imposta interessato. Con la circolare n. 13 del 2026 Assonime analizza le disposizioni fiscali introdotte dal D.M. 27 giugno 2025 in relazione all’adozione dell’OIC 34 sui ricavi e agli emendamenti 2024 agli OIC 16 e 31 sui costi di smantellamento e ripristino. Secondo l'Associazione, i limiti posti al recepimento fiscale dei nuovi criteri contabili generano criticità operative e sistematiche. Per l’OIC 34, le restrizioni ricalcano quelle previste per l’IFRS 15, mentre per gli OIC 16 e 31 viene introdotta l’indeducibilità degli oneri di attualizzazione dei fondi fino al sostenimento effettivo dei costi, disciplina estesa dal 2024 anche agli IAS‑adopter, con conseguente gestione in doppio binario. La circolare richiama inoltre il regime transitorio dell’art. 10, D.Lgs. n. 192/2024, che consente di mantenere la disciplina fiscale previgente per evitare effetti non coerenti, illustrando due casi applicativi. È richiamata anche la possibilità di riallineamento, esercitabile solo con la dichiarazione del primo periodo d’imposta interessato.
Iperammortamento 2026: sono ammissibili i beni strumentali in comodato?
05/05/2026 - Tra le condizioni di accesso all'iperammortamento 2026 il requisito della novità del bene strumentale si conferma uno degli snodi più delicati sul piano operativo. Nel tempo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, a partire dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="Circolare n. 4 del 30 marzo 2017" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000846781SOMM">Circolare n. 4 del 30 marzo 2017</a>, ha chiarito le principali casistiche critiche. Tra queste, il caso dei beni concessi in comodato d'uso a terzi, merita, insieme ad altri, un approfondimento. Come fare per capire se si può usufruire o meno dell’agevolazione? Tra le condizioni di accesso all'iperammortamento 2026 il requisito della novità del bene strumentale si conferma uno degli snodi più delicati sul piano operativo. Nel tempo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, a partire dalla Circolare n. 4 del 30 marzo 2017, ha chiarito le principali casistiche critiche. Tra queste, il caso dei beni concessi in comodato d'uso a terzi, merita, insieme ad altri, un approfondimento. Come fare per capire se si può usufruire o meno dell’agevolazione?
Avviso 5/2026 di Fondoprofessioni: formazione continua per studi professionali e aziende
05/05/2026 - L’avviso 05/2026 di Fondoprofessioni introduce un nuovo strumento di finanziamento dedicato ai piani formativi pluriaziendali con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze negli studi professionali e nelle aziende aderenti. L’avviso 5/2026 finanzia interventi formativi erogati in presenza o in modalità sincrona a distanza. I destinatari dei corsi di formazione sono i dipendenti degli studi professionali e delle aziende aderenti al Fondo, con contratti di lavoro subordinato o di apprendistato. Possono presentare domanda i titolari di rete, cioè i soggetti accreditati presso Fondoprofessioni che rappresentano una rete di studi professionali e/o aziende aderenti. Qual è il criterio di finanziamento dei corsi? L’avviso 05/2026 di Fondoprofessioni introduce un nuovo strumento di finanziamento dedicato ai piani formativi pluriaziendali con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze negli studi professionali e nelle aziende aderenti. L’avviso 5/2026 finanzia interventi formativi erogati in presenza o in modalità sincrona a distanza. I destinatari dei corsi di formazione sono i dipendenti degli studi professionali e delle aziende aderenti al Fondo, con contratti di lavoro subordinato o di apprendistato. Possono presentare domanda i titolari di rete, cioè i soggetti accreditati presso Fondoprofessioni che rappresentano una rete di studi professionali e/o aziende aderenti. Qual è il criterio di finanziamento dei corsi?
Istituzioni culturali: in Gu la disciplina per l'ammissione ai contributi statali
04/05/2026 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto 17 aprile 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001003326SOMM">decreto 17 aprile 2026</a> che disciplina le modalità di ammissione ai contributi statali previsti dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 5341996" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000114725SOMM">legge 534/1996</a> per le istituzioni culturali. Il provvedimento stabilisce che possono presentare domanda, tramite il portale dedicato della Direzione generale biblioteche e istituti culturali, gli enti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge, tra cui personalità giuridica, assenza di fini di lucro, attività continuativa di ricerca, patrimonio documentario rilevante e programmazione triennale. Le domande sono ammissibili dal 4 maggio al 4 giugno dell’ultimo anno di vigenza della Tabella triennale. Gli istituti devono caricare sul portale una documentazione differenziata in base alla loro presenza o meno nella Tabella vigente, comprendente relazioni sulle attività, bilanci consuntivi e preventivi, pubblicazioni, prospetti contabili e programmi triennali. I beneficiari devono inoltre trasmettere annualmente bilancio consuntivo, bilancio preventivo e ulteriori atti richiesti dal Ministero. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 aprile 2026 che disciplina le modalità di ammissione ai contributi statali previsti dalla legge 534/1996 per le istituzioni culturali. Il provvedimento stabilisce che possono presentare domanda, tramite il portale dedicato della Direzione generale biblioteche e istituti culturali, gli enti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge, tra cui personalità giuridica, assenza di fini di lucro, attività continuativa di ricerca, patrimonio documentario rilevante e programmazione triennale. Le domande sono ammissibili dal 4 maggio al 4 giugno dell’ultimo anno di vigenza della Tabella triennale. Gli istituti devono caricare sul portale una documentazione differenziata in base alla loro presenza o meno nella Tabella vigente, comprendente relazioni sulle attività, bilanci consuntivi e preventivi, pubblicazioni, prospetti contabili e programmi triennali. I beneficiari devono inoltre trasmettere annualmente bilancio consuntivo, bilancio preventivo e ulteriori atti richiesti dal Ministero.
Commissari liquidatori di enti cooperativi: al via l'iscrizione al corso di alta formazione e aggiornamento
04/05/2026 - Il CNDCEC, con l’informativa n. 73 del 30 aprile 2026, annuncia l’apertura delle iscrizioni alla I edizione del Corso per Commissari liquidatori di enti cooperativi, promosso dal Dipartimento servizi di vigilanza del MIMIT. Il percorso, gratuito e in modalità mista, è riservato ai professionisti iscritti nella banca dati per gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore nelle procedure vigilate dalla DGV. L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa tra MIMIT e CNDCEC, che fornirà supporto organizzativo e accrediterà i moduli formativi. Il corso base, articolato in nove moduli dal 15 maggio al 16 ottobre, affronta gli aspetti operativi della liquidazione coatta amministrativa; il corso avanzato, composto da sei moduli tra ottobre e novembre, approfondisce profili giuridici, contenzioso e reati concorsuali. Le domande vanno presentate entro il 10 maggio sulla piattaforma eventi del CNDCEC. Il CNDCEC, con l’informativa n. 73 del 30 aprile 2026, annuncia l’apertura delle iscrizioni alla I edizione del Corso per Commissari liquidatori di enti cooperativi, promosso dal Dipartimento servizi di vigilanza del MIMIT. Il percorso, gratuito e in modalità mista, è riservato ai professionisti iscritti nella banca dati per gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore nelle procedure vigilate dalla DGV. L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa tra MIMIT e CNDCEC, che fornirà supporto organizzativo e accrediterà i moduli formativi. Il corso base, articolato in nove moduli dal 15 maggio al 16 ottobre, affronta gli aspetti operativi della liquidazione coatta amministrativa; il corso avanzato, composto da sei moduli tra ottobre e novembre, approfondisce profili giuridici, contenzioso e reati concorsuali. Le domande vanno presentate entro il 10 maggio sulla piattaforma eventi del CNDCEC.
Organo amministrativo delle società: come superare lo stallo decisionale
04/05/2026 - Lo Studio n. 126‑2025/I del Consiglio Nazionale del Notariato, intitolato “Lo stallo decisionale nell’organo amministrativo delle società”, analizza le situazioni di deadlock che possono verificarsi nelle società caratterizzate da assetti partecipativi paritetici (c.d. società fifty‑fifty), nelle quali la composizione dell’organo amministrativo riflette la simmetria delle partecipazioni sociali. In tali contesti, soprattutto quando l’organo gestorio è un consiglio di amministrazione retto dal principio maggioritario, il rischio di mancata adozione delle delibere è elevato. Lo Studio esamina i rimedi statutari e parasociali idonei a prevenire o superare lo stallo, distinguendo tra soluzioni interne all’organo (come il casting vote o l’“amministratore delegato on/off”) e rimedi esterni (clausole simul stabunt simul cadent, “two to hire, one to fire”, devoluzione decisionale ex <a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 2479" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00001633">art. 2479</a> c.c.). La giurisprudenza recente riconosce la meritevolezza delle clausole antistallo, ritenendole strumenti essenziali per garantire continuità societaria e prevenire lo scioglimento ex <a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 2484" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00001626">art. 2484</a> n. 2 c.c.. Lo Studio n. 126‑2025/I del Consiglio Nazionale del Notariato, intitolato “Lo stallo decisionale nell’organo amministrativo delle società”, analizza le situazioni di deadlock che possono verificarsi nelle società caratterizzate da assetti partecipativi paritetici (c.d. società fifty‑fifty), nelle quali la composizione dell’organo amministrativo riflette la simmetria delle partecipazioni sociali. In tali contesti, soprattutto quando l’organo gestorio è un consiglio di amministrazione retto dal principio maggioritario, il rischio di mancata adozione delle delibere è elevato. Lo Studio esamina i rimedi statutari e parasociali idonei a prevenire o superare lo stallo, distinguendo tra soluzioni interne all’organo (come il casting vote o l’“amministratore delegato on/off”) e rimedi esterni (clausole simul stabunt simul cadent, “two to hire, one to fire”, devoluzione decisionale ex art. 2479 c.c.). La giurisprudenza recente riconosce la meritevolezza delle clausole antistallo, ritenendole strumenti essenziali per garantire continuità societaria e prevenire lo scioglimento ex art. 2484 n. 2 c.c..
Deforestazione: misure UE per un'attuazione chiara ed efficace del regolamento
04/05/2026 - La Commissione europea ha pubblicato il 4 maggio 2026 una relazione sulla semplificazione del regolamento riveduto sulla deforestazione (EUDR) e un pacchetto di misure per garantirne un’attuazione chiara ed efficace entro il 30 dicembre 2026. Il pacchetto comprende una relazione ai colegislatori, un documento di orientamento aggiornato con FAQ, un progetto di atto delegato sulla definizione dei prodotti e un atto di esecuzione rivisto sul sistema d’informazione. La Commissione UE evidenzia che le misure riducono gli oneri amministrativi fino al 75% rispetto all’EUDR originario, introducono strumenti per agevolare gli scambi e chiariscono obblighi, geolocalizzazione, commercio elettronico e regimi semplificati per micro e piccoli operatori. Il progetto di atto delegato amplia o restringe l’ambito di applicazione includendo nuovi prodotti e prevedendo specifiche esenzioni. L’EUDR continua a favorire trasparenza e pratiche produttive sostenibili nelle catene globali. La Commissione europea ha pubblicato il 4 maggio 2026 una relazione sulla semplificazione del regolamento riveduto sulla deforestazione (EUDR) e un pacchetto di misure per garantirne un’attuazione chiara ed efficace entro il 30 dicembre 2026. Il pacchetto comprende una relazione ai colegislatori, un documento di orientamento aggiornato con FAQ, un progetto di atto delegato sulla definizione dei prodotti e un atto di esecuzione rivisto sul sistema d’informazione. La Commissione UE evidenzia che le misure riducono gli oneri amministrativi fino al 75% rispetto all’EUDR originario, introducono strumenti per agevolare gli scambi e chiariscono obblighi, geolocalizzazione, commercio elettronico e regimi semplificati per micro e piccoli operatori. Il progetto di atto delegato amplia o restringe l’ambito di applicazione includendo nuovi prodotti e prevedendo specifiche esenzioni. L’EUDR continua a favorire trasparenza e pratiche produttive sostenibili nelle catene globali.
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